Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
OGGETTO: MOZIONE per la creazione del Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario (TESTAMENTO BIOLOGICO)
Premesso che:
l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona;
l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;
nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e proprio diritti di libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;
la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;
la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;
i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;
il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispetta e tutelata;
considerato che:
non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all’autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;
il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
considerato inoltre che:
la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;
tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali;
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto consigliere chiede che il Consiglio comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico”, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i funzionari comunali compenti possono autenticare la sottoscrizione di dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a diposizione anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;
2) qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato, in qualità di delegato, a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale testamento, l’incaricato appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal funzionario comunale;
3) una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in base ad altri criteri che siano idonei ad assicurarne l’ordinata raccolta, conservazione e la facile reperibilità;
4) predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;
5) adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
6) disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione.
Al Sindaco
OGGETTO: MOZIONE per la creazione del Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario (TESTAMENTO BIOLOGICO)
Premesso che:
l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona;
l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;
nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e proprio diritti di libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;
la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;
la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;
i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;
il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispetta e tutelata;
considerato che:
non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all’autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;
il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
considerato inoltre che:
la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;
tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali;
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto consigliere chiede che il Consiglio comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico”, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i funzionari comunali compenti possono autenticare la sottoscrizione di dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a diposizione anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;
2) qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato, in qualità di delegato, a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale testamento, l’incaricato appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal funzionario comunale;
3) una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in base ad altri criteri che siano idonei ad assicurarne l’ordinata raccolta, conservazione e la facile reperibilità;
4) predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;
5) adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
6) disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione.
Commenti
Posta un commento
I commenti a mio insindacabile giudizio ritenuti offensivi o clamorosamente off topic, specie se anonimi, saranno rimossi . Fa te...