Riconoscimento del servizio idrico come privo di rilevanza economica

Ordine del giorno: riconoscimento del servizio idrico come privo di rilevanza economica


Premesso che

1) la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dal famigerato Art. 23bis della Lg. 133/2008, che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all’ingresso di privati;

2) il recente Art. 15 del D.L. 135/2009 che ha modificato l'Art. 23bis muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, prevedendo
- l'affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa
a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
- la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubblica, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011;
- nessuna misura di salvaguardia dell’occupazione;

3) le modifiche introdotte dall’ Art. 15 del D.L. 135/2009 non scongiurano in alcun modo la possibilità della creazione di cartelli oligopolistici, che in pratica, possono diventare i nuovi “padroni” della nostra acqua, ma rispondono semplicemente alla logica dei regali dell'attuale Governo a Confindustria, in cerca di nuovi facili guadagni

valutato che

questo sia un epilogo da scongiurare, per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, perché espropria l’acqua potabile dal controllo degli Enti locali e dei cittadini, perché consegna al mercato l’acqua con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;
è necessario prendere immediatamente una posizione chiara che permetta di salvaguardarsi dagli effetti nefasti dell’ Art. 15 del D.L. 135/2009, il quale non permette di tergiversare nella scelta tra gestione pubblica e parziale partecipazione di soci privati nel servizio idrico integrato;

il Consiglio Comunale di Carpi
1) riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;

2) riconoscere il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e si impegna ad inserire tempestivamente questo principio nel proprio Statuto Comunale in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraversoun Ente di Diritto pubblico;

3) impegna il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall’ art. 23bis Lg. 133/2008, come modificato dal’Art. 15 D.L 135/2009, che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato ed alla consegna dell’acqua ai privati entro il 2011.

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